Guida pratica per gli avvocati che rappresentano i ricorrenti dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Consiglio degli Ordini Forensi Europei – CCBE)

Screenshot 2015-12-09 11.52.37Questa guida pratica è rivolta agli avvocati che intendono adire la Corte europea dei diritti dell’uomo. Si tratta di una raccolta di domande e risposte contenente informazioni e consigli pratici sui procedimenti dinanzi ai giudici nazionali prima del ricorso alla Corte, su quelli dinanzi alla Corte stessa e sulla fase di esecuzione delle sentenze della Corte.
Il manuale copre un certo numero di domande, tra cui in quale fase del procedimento dinanzi ai giudici nazionali devono essere invocate le violazioni dei diritti umani, come presentare un ricorso alla Corte, gli aspetti tecnici del procedimento e il ruolo dell’avvocato una volta che la Corte si è pronunciata. Sono inoltre inclusi riferimenti a strumenti e risorse disponibili per i ricorrenti e i loro avvocati.
Prodotta in collaborazione con la Corte europea dei diritti dell’uomo, la guida è disponibile sul sito del Consiglio degli Ordini forensi europei (CCBE) in inglese, in francese e in italiano.

Living Will – Bioethics – Testamento Biologico e Dichiarazione Anticipata di Trattamento

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Secondo la legge italiana (Cfr. Art. 587 C.C.) il testamento è quell’atto con cui si dispone delle proprie sostanze, per il tempo in cui taluno avrà cessato di vivere.

Pertanto l’espressione “testamento biologico” appare fuorviante, trattandosi (come nel modello fornito) di disposizioni relative ad un particolare momento in cui si è ancora in vita, magari privi della possibilità di comunicare le proprie scelte sulle cure, compresa l’interruzione del trattamento.

In attesa di una legge specifica, attualmente al vaglio del parlamento, qualsiasi valutazione sulla validità di tali dichiarazioni va fatta alla luce dei casi Englaro, in Italia, ed al recentissimo caso Lambert e altri c. Francia (che richiama due precedenti italiani alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo Giuliani e Gaggio c. Italia e Calvelli e Ciglio c. Italia), di cui consigliamo la lettura.

Ricordiamo che l’eutanasia attiva (es. somministrare un farmaco letale per aiutare a morire con il minor dolore possibile) è un reato previsto e punito dal codice penale all’art. 579 C.P., seppure in forma meno grave dell’omicidio volontario e che l’eutanasia passiva è ammessa in Italia nella misura in cui l’obbligo del medico di curare,  viene a cessare qualora il malato terminale, adeguatamente informato, chieda in piena coscienza la sospensione delle cure, consapevole delle conseguenze mortali di tale atto.

Guida al processo decisionale nell’ambito del trattamento medico nelle situazioni di fine vita