La Corte dei Conti condanna l’Inps a restituire al militare gli importi trattenuti illegittimamente sulla pensione

Sentenza della Corte dei Conti favorevole per il ricorrente dello SLB – Avv. Nino Bullaro, il quale aveva presentato ricorso contro l’Inps per vedere riconosciuta l’illegittimità del recupero delle maggiori somme versate negli anni a titolo di pensione e percepite in buone fede . La Corte ha ribadito che (ricorso n. n. 65145 in materia di pensioni) “ai fini della soluzione della vertenza, assumono pertanto rilievo i principi enunciati dalle SS.RR. di questa Corte, con la sentenza n. 2 del 2.7.2012. L’organo della nomofilachia, cui, ai sensi dell’art. 1, comma 7, del d.l. 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, come integrato dall’art. 42, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69, era stata deferita, fra l’altro, la risoluzione della seguente questione di massima «1) se lo spirare del termine regolamentare per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo muti o meno il rapporto fra privato e Amministrazione e privi questa della possibilità di ripetere le somme indebitamente erogate, facendo sorgere in capo al privato un potere oppositivo, avuto riguardo alla buona fede del medesimo, all’apparenza e al lungo decorso del termine», ha preliminarmente chiarito, ribadendo quanto già affermato nella sentenza n. 7/2011/QM, che lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto-dovere di modificare l’originario provvedimento di pensione provvisoria e di procedere, in sede di conguaglio, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio.
Le Sezioni Riunite, nella sentenza 2/QM/2012, hanno poi affermato che «il diritto-dovere (recte: potere) dell’amministrazione di procedere, in sede di conguaglio fra trattamento di pensione provvisoria e trattamento di pensione definitiva, al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio, anche dopo la scadenza dei termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo, può essere attenuato dalla situazione di legittimo affidamento del privato consolidatasi attraverso un lungo decorso del tempo, e cioè, la plausibile convinzione, da parte del pensionato, di avere titolo ad un vantaggio conseguito in un arco di tempo tale da persuadere il beneficiario stesso della sua stabilità».
Inoltre, rimeditando la soluzione precedentemente adottata con la sentenza 7/2007/QM, hanno chiarito che l’affidamento del percipiente, che può legittimare, nel ricorso delle altre circostanze, l’irripetibilità dell’indebito da parte dell’Amministrazione, non si configura, in capo al pensionato, in maniera “automatica” e “presuntiva” alla scadenza del termine procedimentale previsto dalla legge n. 241 del 1990 e dai regolamenti attuativi di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo e “solo” al verificarsi di tale circostanza, ma si configura, con il protrarsi del tempo, sulla base di una serie di elementi oggettivi e soggettivi, fra cui “anche” la scadenza del predetto termine procedimentale per l’adozione del provvedimento definitivo di pensione previsto dalla legge o dai regolamenti di attuazione. Sicché il legittimo affidamento del percettore in buona fede va individuato attraverso un serie di elementi oggettivi e soggettivi, quali:
a) il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e, comunque, con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche;
b) la rilevabilità, in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento, nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l’interessato percepiva in servizio);
c) le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell’Amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l’Amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico.
Sulla scorta di tali affermazioni e all’esito di articolate considerazioni, alle quali si rinvia, le SS.RR. hanno enunciato il principio di diritto secondo cui: «Lo spirare di termini regolamentari di settore per l’adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l’amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell’indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall’interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche; la rilevabilità in concreto, secondo l’ordinaria diligenza, dell’errore riferito alla maggior somma erogata ecupero, ritenute sulla pensione, ma sia successivamente accertato l’affidamento dell’interessato e, per l’effetto, sia dichiarato il suo diritto alla restituzione, in tutto o in parte, di quanto in precedenza trattenuto, sulle somme in restituzione spettano gli interessi legali, dalla data della domanda giudiziale o, ove proposta, dalla data della precedente domanda amministrativa.”.