Legge 104 comma 5 – Il militare (Esercito, Carabinieri, Aeronautica, Marina) ha diritto a scegliere la sede più vicina alla persona da assistere

L’art. 33 comma 5 legge n. 104/92 prevede che il lavoratore di cui al comma 3 (il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assisteree non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

La norma è applicabile al personale militare compatibilmente con il proprio stato e nel limite, per il personale di Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare e Arma dei Carabinieri, delle posizioni organiche previste per il ruolo e il grado, vacanti nella sede di richiesta destinazione.

Ora, pur non essendo il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 un diritto assoluto del dipendente interessato, quando si vanno a graduare gli interessi coinvolti, se sussiste per la qualifica rivestita la disponibilità di posti nella sede richiesta l’assistenza alla persona in condizione di handicap prevale ed è prioritaria rispetto ai trasferimenti da effettuarsi secondo gli interpelli periodici a livello nazionale (che hanno lo scopo di soddisfare le esigenze di rientro nella sede di origine in base all’anzianità di servizio maturata).

Grava peraltro sull’Amministrazione datrice di lavoro l’onere di dimostrare l’esistenza di ragioni oggettive tali da rendere prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede e, per l’effetto, recessivo l’interesse alla tutela del congiunto disabile al quale prestare assistenza (così T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 15/07/2016, n. 1214;T.A.R. Abruzzo L’Aquila, Sez. I, 13/01/2017, n. 24; T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 13/01/2017, n. 23; T.A.R. Toscana Firenze, Sez. I, 19/09/2016, n. 1369; n. 218/2013 del T.A.R. Trento; n. 4047/2012 e n. 4106/2012del Consiglio di Stato, nonché da altre analoghe sentenze TAR Lazio, Sezione I quater, 16 giugno 2011, n. 7525; TAR Piemonte, Sez. I, 20 ottobre 2011, n. 1103; TAR Lombardia, Sez. IV, 2 marzo 2012, n. 698; Cons. Stato, Sez. III, 26 ottobre 2011, n. 5725).

Infatti, nel solco della giurisprudenza testé citata, con una recentissima sentenza, il Consiglio di stato (chiarendo ed ampliando il proprio orientamento) ha affermato che l’insufficienza di organico non è una ragione sufficiente per negare il trasferimento al dipendente(Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 5983 del 05 dicembre 2017 con deposito in segreteria in data 20 dicembre 2017 nonché dell’ordinanza interlocutoria n. 2667 del 18 maggio 2017).

Invero, il diritto del dipendente pubblico ad ottenere il trasferimento a una sede di lavoro che consenta di prestare assistenza al congiunto disabile (configurato, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104 del 1992, con l’espressione “ove possibile”) non viene meno nel caso in cui l’Amministrazione che si oppone non dia adeguata prova delle ragioni oggettiveche rendono prevalente l’interesse organizzativo a trattenere il dipendente nell’attuale sede e, dunque, recessivo l’interesse alla tutela del disabile al quale prestare assistenza (Consiglio di Stato sez. III 10 novembre 2015 n. 5113). La Sezione IV, quindi, in una visione innovativa ha rilevato che “spetta all’Amministrazione valutare l’istanza alla luce delle esigenze organizzative e di efficienza complessiva del servizio ma, trattandosi di disposizioni rivolte a dare protezione a valori di rilievo costituzionale, ogni eventuale limitazione o restrizione nella relativa applicazione deve comunque essere espressamente dettata e congruamente motivata.

Or dunque: “sussistendone le condizioni di legge l’Amministrazione può condizionare detto trasferimento, solo provando il bisogno di corrispondere ad indeclinabili esigenze organizzative o di efficienza complessiva del servizio